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Statuto della Società Operaia
- La Società Operaia è un’Associazione
laicale a scopo di religione, fondata a Roma il 3 settembre 1942 nel
Convento dei S.S. Giovanni e Paolo per corrispondere a tre esigenze
fondamentali del messaggio evangelico:
a) sviluppare la vita di pietà in una spiritualità incentrata
nel mistero dell’agonia di Cristo nel Getsemani, anche attraverso
la pubblicazione del periodico “Tabor” così denominato
perché i tre discepoli presenti alla trasfigurazione gloriosa
sono i medesimi che Gesù volle con sé durante la trasfigurazione
dolorosa, onde ricordare agli Operai che il mistero dell’Unità
e Trinità di Dio è strettamente correlato con il mistero
dell’Incarnazione, Passione e Morte di Gesù Cristo;
b) consacrare dei laici autentici all’apostolato, cioè
dei <<laici come laici>> in risposta alla chiamata di Cristo
che invoca nuovi Operai per mietere la molta messe nei campi dell’umanità
e secondo le esigenze della Chiesa specialmente indicate dal Concilio
Vaticano II; c) realizzare per iniziativa dei singoli Operai, opere
dirette ad onorare Dio e fare la sua volontà per il bene dei
fratelli.
- La Società ha eletto a suoi Patroni Maria Assunta
e S. Giuseppe artigiano come tutele ed esempio di ogni Operaio.
- La Società Operaia ha una sezione femminile che
fa parte integrante dell’unica Società Operaia.
- La Società Operaia considera per i suoi membri
tre gradi di appartenenza nell’ordine progressivo di Allievi,
Apprendisti, Operai. Possono inoltre far parte della Società
Operaia i Sacerdoti in qualità di Assistenti Spirituali.
- L’Allievo viene accolto in Società in seguito
a sua domanda scritta. Ogni Allievo viene affidato ad u Operaio che
lo assista nella sua formazione. L’ingresso dei nuovi Allievi
avviene in occasione del Giovedì Santo.
- L’Apprendista diventa tale dopo almeno due anni
dall’ingresso in Società Operaia, quando ha dimostrato
di conoscere il pensiero ascetico della Società e di sapersi
dedicare con stile operaio al programma delle opere.
- Gli Operai propriamente detti sono i Soci effettivi
della Società Operaia, ne alimentano lo spirito, ne praticano
fedelmente le regole, la dirigono ed hanno cura che il suo raggio d’azione,
illuminato dallo spirito del Vangelo, sia aperto ad ogni opera di bene,
da qualunque parte essa venga. Soltanto gli Operai propriamente detti
hanno diritto al voto per le deliberazioni sociali. L’Operaio
diventa tale dopo almeno due anni di vita in Società Operaia
come Apprendista. L’orano che ammette gli Allievi e li promuove
Apprendisti ed Operai è il Consiglio di Reparto.
- L’unità organizzativa della Società
Operaia è il Reparto Operaio Diocesano (R.O.D.) che raccoglie
gli Operai, gli apprendisti e gli Allievi di ogni singola Diocesi.
- Il reparto Diocesano è retto dal Consiglio di
Reparto, eletto ogni tre anni dall’assemblea degli Operai. Esso
è composto di 5 membri, dei quali uno è Capo Reparto e
gli altri rispettivamente: Vice-capo (incaricato degli Apprendisti),
Segretario, Cassiere, Incaricato per le vocazioni operaie. E’
bene che il Consiglio di Reparto abbia l’assistenza di un Sacerdote
appartenente alla Società Operaia, nella qualifica di Padre spirituale.
- La Società Operaia è retta dal Consiglio
Generale composto dai Capi Reparto. Il Consiglio Generale viene convocato
ogni tre anni al termine degli Esercizi Spirituali appositamente indetti
per i Capi dei R.O.D. Il Consiglio Generale eleggerà ogni 5 anni
il Presidente.
- Il Presidente ha l’amministrazione ordinaria e
la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività
nel rispetto delle forme statutarie. Il Presidente può delegare
in tutto o in parte le sue funzioni ad altri Operai.
- La Società Operaia attraverso i suoi membri promuove
le Opere che servono nel presente ad onorare Dio e a diffondere la conoscenza
e la pratica dei suoi diritti e della sua volontà. Ogni Operaio
nel promuovere e gestire delle Opere deve avere la massima cura di rispettare
e di non mettersi in concorrenza con le Opere di altri.
- Gli Operai ammalati costituiscono un reparto speciale
della Società Operaia chiamato: Reparto Operaio Spirituale Ammalati.
A questo possono appartenere anche gli infermi non Operai.
- La Società Operaia provvede al raggiungimento
delle sue finalità: a) con le quote associative annue;
b) con altri contributi volontari dei membri e dei simpatizzanti;
c) con proventi di eventuali attività;
d) con donazioni e lasciti di benefattori, persone fisiche e persone
giuridiche;
e) con l’aiuto e la collaborazione di Fondazioni e Associazioni
aventi scopi analoghi.
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