Società Operaia
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Statuto della Società Operaia

  1. La Società Operaia è un’Associazione laicale a scopo di religione, fondata a Roma il 3 settembre 1942 nel Convento dei S.S. Giovanni e Paolo per corrispondere a tre esigenze fondamentali del messaggio evangelico:
    a) sviluppare la vita di pietà in una spiritualità incentrata nel mistero dell’agonia di Cristo nel Getsemani, anche attraverso la pubblicazione del periodico “Tabor” così denominato perché i tre discepoli presenti alla trasfigurazione gloriosa sono i medesimi che Gesù volle con sé durante la trasfigurazione dolorosa, onde ricordare agli Operai che il mistero dell’Unità e Trinità di Dio è strettamente correlato con il mistero dell’Incarnazione, Passione e Morte di Gesù Cristo;
    b) consacrare dei laici autentici all’apostolato, cioè dei <<laici come laici>> in risposta alla chiamata di Cristo che invoca nuovi Operai per mietere la molta messe nei campi dell’umanità e secondo le esigenze della Chiesa specialmente indicate dal Concilio Vaticano II; c) realizzare per iniziativa dei singoli Operai, opere dirette ad onorare Dio e fare la sua volontà per il bene dei fratelli.
  2. La Società ha eletto a suoi Patroni Maria Assunta e S. Giuseppe artigiano come tutele ed esempio di ogni Operaio.
  3. La Società Operaia ha una sezione femminile che fa parte integrante dell’unica Società Operaia.
  4. La Società Operaia considera per i suoi membri tre gradi di appartenenza nell’ordine progressivo di Allievi, Apprendisti, Operai. Possono inoltre far parte della Società Operaia i Sacerdoti in qualità di Assistenti Spirituali.
  5. L’Allievo viene accolto in Società in seguito a sua domanda scritta. Ogni Allievo viene affidato ad u Operaio che lo assista nella sua formazione. L’ingresso dei nuovi Allievi avviene in occasione del Giovedì Santo.
  6. L’Apprendista diventa tale dopo almeno due anni dall’ingresso in Società Operaia, quando ha dimostrato di conoscere il pensiero ascetico della Società e di sapersi dedicare con stile operaio al programma delle opere.
  7. Gli Operai propriamente detti sono i Soci effettivi della Società Operaia, ne alimentano lo spirito, ne praticano fedelmente le regole, la dirigono ed hanno cura che il suo raggio d’azione, illuminato dallo spirito del Vangelo, sia aperto ad ogni opera di bene, da qualunque parte essa venga. Soltanto gli Operai propriamente detti hanno diritto al voto per le deliberazioni sociali. L’Operaio diventa tale dopo almeno due anni di vita in Società Operaia come Apprendista. L’orano che ammette gli Allievi e li promuove Apprendisti ed Operai è il Consiglio di Reparto.
  8. L’unità organizzativa della Società Operaia è il Reparto Operaio Diocesano (R.O.D.) che raccoglie gli Operai, gli apprendisti e gli Allievi di ogni singola Diocesi.
  9. Il reparto Diocesano è retto dal Consiglio di Reparto, eletto ogni tre anni dall’assemblea degli Operai. Esso è composto di 5 membri, dei quali uno è Capo Reparto e gli altri rispettivamente: Vice-capo (incaricato degli Apprendisti), Segretario, Cassiere, Incaricato per le vocazioni operaie. E’ bene che il Consiglio di Reparto abbia l’assistenza di un Sacerdote appartenente alla Società Operaia, nella qualifica di Padre spirituale.
  10. La Società Operaia è retta dal Consiglio Generale composto dai Capi Reparto. Il Consiglio Generale viene convocato ogni tre anni al termine degli Esercizi Spirituali appositamente indetti per i Capi dei R.O.D. Il Consiglio Generale eleggerà ogni 5 anni il Presidente.
  11. Il Presidente ha l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività nel rispetto delle forme statutarie. Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ad altri Operai.
  12. La Società Operaia attraverso i suoi membri promuove le Opere che servono nel presente ad onorare Dio e a diffondere la conoscenza e la pratica dei suoi diritti e della sua volontà. Ogni Operaio nel promuovere e gestire delle Opere deve avere la massima cura di rispettare e di non mettersi in concorrenza con le Opere di altri.
  13. Gli Operai ammalati costituiscono un reparto speciale della Società Operaia chiamato: Reparto Operaio Spirituale Ammalati. A questo possono appartenere anche gli infermi non Operai.
  14. La Società Operaia provvede al raggiungimento delle sue finalità: a) con le quote associative annue;
    b) con altri contributi volontari dei membri e dei simpatizzanti;
    c) con proventi di eventuali attività;
    d) con donazioni e lasciti di benefattori, persone fisiche e persone giuridiche;
    e) con l’aiuto e la collaborazione di Fondazioni e Associazioni aventi scopi analoghi.
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Associazione laicale fonadata a Roma
il 3 Settembre 1942


Decreto Pontificio

del 19 marzo 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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